Decreto equipollenze: cosa cambia per gli osteopati e cosa bisogna fare

L’iscrizione agli elenchi speciali non basta da sola: è un passaggio transitorio.

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👉 Se mancano ore di tirocinio, può essere conteggiata l’esperienza lavorativa con almeno 36 mesi (anche non continuativi) di attività documentata dal 2018 a oggi (partita IVA, contratti, buste paga).

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È il momento di agire con metodo e prepararsi.

👉 In altre parole: ci siamo davvero.

  • Potranno vedersi riconosciuti i CFU già acquisiti durante la laurea.
  • Dovranno sostenere solo l’esame abilitativo (senza riqualificazione completa).
  • ⚠️ Chi non supera l’esame non potrà iscriversi all’Albo e perderà definitivamente il titolo di osteopata.
  • L’iscrizione agli elenchi speciali è la porta d’accesso.
  • L’esame abilitativo è lo step obbligatorio per diventare osteopata sanitario.
  • Senza questi passaggi si rimane fuori dall’albo e dal riconoscimento ministeriale.
  • 📌 2025: pubblicazione definitiva del decreto e apertura delle iscrizioni agli elenchi speciali.
  • 📌 Entro 2028: i professionisti iscritti agli elenchi dovranno colmare i CFU mancanti e sostenere l’esame abilitativo.
  • 📌 Dopo questa finestra, chi non avrà completato il percorso non potrà più definirsi osteopata sanitario.
  • 1.500 ore di formazione teorica;
  • 1.000 ore di tirocinio clinico;
  • docenti con titolo idoneo.
  • Dovrà frequentare in università i corsi di riqualificazione nelle materie mancanti.
  • Alla fine dovrà sostenere l’esame abilitativo.
  • Solo superando l’esame potrà iscriversi all’Albo degli Osteopati come professionista sanitario.
  • Anche chi ha lauree estere in osteopatia rientra in questa categoria: i CFU potranno essere riconosciuti parzialmente, ma esame e riqualificazione restano obbligatori.

Tutti dovranno sostenere un esame abilitativo finale, dopo aver colmato eventuali crediti formativi mancanti, entro tre anni dall’iscrizione all’elenco speciale.

2. Secondo passaggio: corsi di riqualificazione ed esame abilitativo

Gruppo B – D.O. senza laurea sanitaria

  1. Chi ha una laurea sanitaria pregressa (medicina, fisioterapia, neuropsicomotricità ecc.) oltre a un diploma in osteopatia di almeno 3 anni, con requisiti ridotti:

3. Differenza tra osteopata sanitario e non sanitario

4. Tempistiche

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Finalmente è stato reso noto lo schema di accordo tra Regioni e Ministeri sul Decreto Equipollenze. Come accaduto per il decreto sul profilo professionale, anche questo dovrà passare in Conferenza Stato-Regioni, ma si tratta di una formalità, perché l’accordo politico è stato trovato.

Gruppo C – D.O. con laurea sanitaria pregressa

5. Cosa fare subito

1. Primo passaggio: iscrizione agli elenchi speciali

  1. Chi ha un diploma in osteopatia (almeno triennale), senza laurea sanitaria pregressa, con i seguenti requisiti:
  1. Possono iscriversi chi è entro il 31 agosto 2025, si è iscritto a un corso di formazione di almeno tre anni, lo ha già concluso ed è in possesso di determinati requisiti. Esempio: chi ha frequentato una scuola quinquennale e si è iscritto entro il 2020.

Il decreto istituisce degli elenchi speciali dove potranno iscriversi gli osteopati già formati prima dell’attivazione della laurea universitaria.

Decreto equipollenze: cosa cambia per gli osteopati e cosa bisogna fare

  • 2.400 ore di formazione teorica nelle materie indicate dal decreto;
  • 1.500 ore di tirocinio clinico;
  • docenti con laurea coerente con la disciplina insegnata.

6. In sintesi

L’iscrizione agli elenchi speciali non basta da sola: è un passaggio transitorio.

👉 Messaggio chiave:

Il decreto non regala nulla, ma offre una via chiara e definitiva per il riconoscimento sanitario.

Chi ha diritto all’iscrizione?

Vediamo in concreto cosa prevede il decreto, chi è tutelato e quali passi bisogna fare.

  • Osteopata sanitario: chi otterrà l’equipollenza e supererà l’esame, entrando a pieno titolo negli elenchi ministeriali e nell’Albo.
  • Osteopata non sanitario: chi non presenterà domanda, non rispetterà i requisiti o non supererà l’esame. Potrà continuare a lavorare solo come operatore del benessere, senza tutela sanitaria, senza riconoscimento ministeriale e con forti limitazioni (niente SSN, niente collaborazione sanitaria ufficiale, rischio legale di abuso di professione).

Non aspettare l’ultimo minuto: i tempi sono chiari e stringenti.

Verificare i requisiti minimi (ore, anni di formazione, docenti, esperienza).

Prepararsi ai corsi di riqualificazione (soprattutto chi ha il solo D.O.).

Raccogliere tutta la documentazione: diplomi, programmi didattici, certificazioni ore di tirocinio, contratti e prove dell’attività lavorativa.

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